La Cassazione chiude definitivamente la querelle: l’articolo 18 si applica agli statali

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L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come riformato a suo tempo dalla «legge Fornero» si applica anche ai dipendenti pubblici. La Corte di cassazione, con sentenza 26 novembre 2015, n. 24157 interviene in modo definitivo sull’estensione al lavoro pubblico della riforma dell’articolo 18: «È innegabile che il nuovo testo dell’art. 18 della legge n. 300/70, come novellato dall’art. 1 legge n. 92/12, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento per cui è processo e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge cosiddetta Fornero di cui parla l’impugnata sentenza».

La sentenza chiude decisamente la porta alle teorie secondo le quali la riforma dell’articolo 18 non interesserebbe il lavoro pubblico e quindi non applicabile. La Cassazione, infatti, specifica che proprio perché la riforma dell’articolo 18 deve considerarsi esteso al lavoro pubblico, tale conclusione «assorbe la questione di legittimità costituzionale». Non occorre alcuna norma di armonizzazione del lavoro pubblico rispetto a quello privato, per estendere gli effetti della riforma dell’articolo 18 al primo. La sentenza indebolisce moltissimo la discussa teoria fatta propria dal governo secondo cui l’impiego pubblico è fuori dalla riforma dell’articolo 18. Le ragioni espresse dalla cassazione non possono non investire anche l’ulteriore riforma della disciplina dei licenziamenti disposta con il dlgs 23/2015, posto che al lavoro pubblico si applicano le leggi sul lavoro, e dunque il Jobs Act, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del dlgs 165/2001. Alla luce della sentenza della Cassazione non resta che approvare una previsione normativa che detti in via esplicita una previsione normativa diversa.

Sorgente: La Cassazione chiude definitivamente la querelle: l’articolo 18 si applica agli statali


 

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