INPS: Congedi parentali circ. 40 del 23.Feb.2016 – Federazione INTESA FP

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L’INPS ha inteso fare opportune precisazioni in merito alla valorizzazione nelle denunce mensili dei congedi parentali con la contribuzione figurativa ai fini pensionistici anche per le pubbliche amministrazioni,  (rif. circ. 40 del 23.02.2016 ).

Circolare numero 40 del 23-02-2016

Al comma 1-ter dell’art. 32 del DLgs 151/2001 ha introdotto la possibilità per ciascun genitore di optare tra fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria nella misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero riferito al mese precedente a quello in cui inizia il congedo parentale e lo ha previsto anche per i lavoratori pubblici, escluse le Forze Armate, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

Dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs 80/2015) per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32, le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o dalla data di adozione.

Per i periodi fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione.

Inoltre per effetto del combinato disposto degli artt. 32, 34 e 35 del DLgs 151/2001 e dei nuovi limiti temporali introdotti la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino o di ingresso in famiglia fatto salvo in questo ultimo caso  illimite del raggiungimento della maggiore età del minore.


Fonte: di Giovanni Orefice INPS: circ. 40 del 23.Feb.2016 – Congedo parentale a ore » Federazione INTESA FP

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