Antonio Russo (Confintesa Sicilia): Libero Consorzio Comunale di Trapani e la carica dei 101 precari.

Spread the love

Per dovere civico e morale nei confronti della collettività, è obbligatorio rendere pubblico il persistente  comportamento contra legem, assunto dal Libero Consorzio Comunale di Trapani nei confronti di una fascia di lavoratori precari. Il perdurare di tale comportamento, che viola il principio di non discriminazione  e di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione Italiana,  non fa altro che appesantire la posizione dell’Ente che ha creato e continua a creare gravissime conseguenze sullo status di diritto” così il  Segretario Generale Confintesa Sicilia, Antonio Russo, in merito alla vicenda dei precari del Libero Consorzio Comunale di Trapani che dopo anni di precariato si sono visti prima stabilizzati (il 31/12/2017) secondo i profili professionali previsti nel vigente CCNL Regione Autonomie Locali per poi vedersi revocare la stabilizzazione dal nuovo Commissario Straordinario dell’Ente, a seguito di una delibera della Corte dei Conti (n. 106 del 29/05/2013) che avanzava rilievi di natura contabile, e mantenendo i lavoratori con proroghe a singhiozzo e riduzione delle ore lavorate, comportando a circa 50 lavoratori un decremento delle ore lavorative con consequenziale flessione dello stipendio. Ciò ha comportato gravi conseguenze economiche alle famiglie.

Con la Delibera n. 106/2013, la Corte dei Conti, ha semplicemente rilevato alcune perplessità sull’opportunità della stabilizzazione alla luce del divieto posto dall’art. 16, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012. Quindi, tale Delibera no ha rivestito carattere di cogenza ma di manifestazione di segnalazione di perplessità che non ha assunto alcun valore vincolante per l’Ente. A tal uopo, non ha ordinato all’Ente di procedere alla revoca dei 124 contratti a tempo indeterminato bensì a considerare l’adozione di alcune misure correttive che avrebbero esulato naturalmente dall’annullamento in autotutela della procedura di stabilizzazione. Tanto è vero che, a seguito della revoca in autotutela dei 124 contratti, la stessa Corte, con successiva Delibera (n. 187/2013) ha preso atto della misura correttiva adottata ma, nel contempo, ha dichiarato che tale misura non provenisse da un suo preciso ordine ma, invece, da una autonoma decisione dell’Ente.

Tali perplessità avanzate dalla Corte, comunque, sono state totalmente cassate dai vari Tribunali dichiarando che la disposizione di divieto posta dall’art. 16, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, è asseritamente inapplicabile in ambito Regionale Siciliano in quanto in assenza di un’apposita disposizione di richiamo. Hanno aggiunto anche che l’inserimento di tale personale a tempo indeterminato non costituisce nuova assunzione bensì trasformazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato così, come lo stesso Ente ha considerato alla data del 31/12/2012, inviando all’UNILAV in data 7/1/2013 tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato con l’annotazione di trasformazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Vi è da dire, invece che, l’unica reale misura correttiva che l’Ente avrebbe dovuto applicare in tale circostanza, per Legge,  era l’adozione del Piano quinquennale di rientro entro il mese di Marzo 2013, ordinato dall’allora Commissario L. Giammanco, con provvedimento commissariale e tacitamente disatteso dall’ufficio competente.

L’incontro è avvenuto martedì 24 ottobre 2017, presente anche il Segretario di Confintesa Palermo, Domenico Amato.

La storia non finisce qui e sono gli stessi lavoratori a raccontare il calvario che stanno vivendo: “Da quel momento in difesa dei nostri diritti, abbiamo intrapreso una battaglia legale ma ci siamo divisi in due gruppi, uno formato da 10 unità e l’altro formato da 101 unità.

Il TAR, con la Sentenza n. 28/2015 (depositata in data 07/01/2015) – pronunciata sul ricorso proposto dal gruppo dei 10 – accoglie tutte le motivazioni avanzate dagli stessi ed annulla tutti i provvedimenti impugnati con i quali l’Ente ha revocato n. 124 contratti a tempo indeterminato. L’Amministrazione,  facendo propria la suindicata sentenza, con Delibera del Commissario Straordinario Dott. I. Tozzo n. 42 del 12/3/15, ha provveduto ad annullare tutti gli atti che hanno revocato la stabilizzazione ripristinando – in data 1/4/15 – i contratti a tempo indeterminato, palesando un paradosso giuridico. Ma non finisce qui. Il macroscopico paradosso dell’Ente è stato commesso, dopo la predetta Delibera N. 42,  con l’appello rivolto al CGA che, con Sentenza n. 162 del 7/6/16, ha respinto in toto tutte le eccezioni poste dall’Ente intendendole assolutamente infondate. Tale Sentenza, ormai inappellabile per il decorso dei termini, è passata in giudicato quindi incontestabile il suo verdetto e cioè: annullamento definitivo di tutti i provvedimenti di revoca della stabilizzazione conclusasi in data 31/12/2012.

Anche noi 101 abbiamo presentato identico ricorso al TAR, infatti  con Sentenza n. 2495/2016 del 02/11/2016, il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto tutte le ragioni dei 101 ricorrenti –  annullando nuovamente gli atti di revoca delle procedure di stabilizzazione. A tal punto vengono meno tutti i presupposti giuridici per l’annullamento della procedura di stabilizzazione in quanto non più esistenti perché annullati. Quindi, tale Sentenza non è stata diversa da quella già emessa in favore dei 10 e confermata in 2° grado (CGA) con annullamento definitivo degli atti di revoca. A tale Sentenza, l’Ente risponde con  richiesta, in via pregiudiziale di sospensiva dell’efficacia e, nel merito con istanza di ricorso in appello, al fine di riformare la sentenza emessa il 2/11/2016 dal TAR Sicilia, Palermo Sezione III. Anche per tale Sentenza, il Consiglio di Giustizia Amministrativa respinge la richiesta di sospensiva, considerando infondate le ragioni manifestate dall’Ente. Per la trattazione sul merito, si attende ancora che il CGA fissi la data di udienza.

Nel frattempo con Sentenza n. 182/2017 il Tribunale del Lavoro di Trapani, accoglie il ricorso previa disapplicazione degli atti amministrativi, dichiarando il diritto dei ricorrenti alla conservazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in data 31/12/2012 e condannando l’Ente Consortile al ripristino dei suddetti contratti ed al risarcimento dei danni derivanti dalla decurtazione di orario dal 16/09/2013 fino alla data dell’effettivo ripristino. A tale Sentenza l’Ente fa istanza di  ricorso in appello e richiesta di sospensiva della stessa in via cautelare per gravi problematiche di natura finanziaria. A questo punto, in data 17 c.m. la Corte d’Appello accoglie la sospensiva della sospensiva della Sentenza n. 182/2017 e in data 18 c.m., il Giudice dell’esecuzione del danno rinvia tutto al 6/12/2017, data calendarizzata per l’opposizione al pignoramento fatto presso la Tesoreria dell’Ente (Banca Nuova) che ha risposto positivamente vincolando un importo pari ad € 1.070.000,00).

La trattazione sul merito dell’opposizione alla Sentenza del TAR è stata calendarizzata al 28/11/2018. In questo frangente si è in attesa di conoscere, da parte del TAR, la data per il Giudizio di ottemperanza.

Con Sentenza n. 1740/2017 del 19/06/2017, il TAR per la Sicilia (Sezione III) fornisce i chiarimenti richiesti dall’Ente, ai sensi dell’art. 112, comma 5° c.p.a., sulle modalità di ottemperanza alla sentenza n. 2495/2016, pronunciata dalla stessa Sezione, ordinando all’Ente di darne esecutività, in quanto le problematiche di natura finanziaria sollevate dallo stesso non trovano fondamento in quanto trattasi di situazione già cristallizzata al 31/12/2012” .

Dopo tale excursus – continua Russo – e così come premesso, appare evidente che lo stesso Ente abbia palesato un comportamento discriminatorio tra lavoratori derivanti dallo stesso bacino di precariato e che davanti ai vari Tribunali hanno acquisito gli stessi diritti a seguito degli stessi verdetti. Non si comprende quindi il perdurare da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani di tale comportamento assurdo e vergognoso verso dei lavoratori che ogni giorno, pur vessati, continuano a prestare in modo corretto e puntuale la loro opera lavorativa. Inoltre, abbiamo chiesto un incontro urgente con il Commissario Straordinario, Dott. Raimondo Cerami, ed il Segretario Generale dell’Ente, Giuseppe Scalisi, per capire, appunto, quali meccanismi hanno portato a questa disparità di trattamento e tornare ad una situazione di normalità” conclude Antonio Russo.

Comunicato Stampa

Palermo, 30.10.2017


 

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *