L’esercizio di libere professioni – Informazioni scolastiche di Confintesa Scuola, a cura di Bartolo Pavone.
Pavone, Confintesa Scuola: Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
“Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.”
Così recita l’articolo 508 comma 15 del decreto legislativo n. 297/94, relativamente alla possibilità per il personale docente di svolgere la libera professione.
L’attività di libero professionista può essere svolta dal docente a condizione che:
- non sia di pregiudizio all’assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;
- sia compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio;
- sia coerente con l’insegnamento impartito.